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Sez. U - , Sentenza n. 2608 del 04/02/2021 (Rv. 660402 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) (PRESUPPOSTO D'IMPOSTA) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE | IRES - Rimborso - Liquidazione coatta amministrativa - Cessione del credito - Legittimazione del commissario - Contratto stipulato dopo la cessazione della procedura in rispondenza ai requisiti formali - Natura - Riproduzione contrattuale - Funzione.
Stato
decisa il 2021-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660402-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) (PRESUPPOSTO D'IMPOSTA) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE

In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito Ires da eccedenza di imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5 com. 4, Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)