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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 684 del 13/01/2011 (Rv. 615941 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Compravendita - Rigetto della domanda per mancato adempimento o mancata offerta della prestazione inerente al prezzo - Formazione del giudicato - Successivo adempimento - Riproposizione della domanda - Preclusione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615941-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)