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Sez. 2, Sentenza n. 2013 del 23/07/1966 (Rv. 323919 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE ATTUATA DAL DANNEGGIATO MEDIANTE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PROMOSSO NEI CONFRONTI DI UNO DEI RESPONSABILI IN SOLIDO - EFFICACIA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COOBBLIGATI SOLIDALI.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323919-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE ATTUATA DAL DANNEGGIATO MEDIANTE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PROMOSSO NEI CONFRONTI DI UNO DEI RESPONSABILI IN SOLIDO - EFFICACIA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COOBBLIGATI SOLIDALI.*

L'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivati da fatto illecito - attuata dal danneggiato mediante la Costituzione di parte civile nel processo penale promosso nei confronti di uno dei responsabili in solido - ha effetto anche riguardo agli altri coobbligati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)