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Sez. 6, Sentenza n. 5949 del 21/05/1986 Ud. (dep. 20/06/1986) Rv. 173185 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI - SOLETTE PER PIEDI CON PROPRIETÀ BATTERICIDE E FUNGICIDE - SONO TALI - MESSA IN COMMERCIO SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO DI CUI ALL'ART. 189 T.U. - LEGGI SANITARIE.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173185-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - PRESIDI MEDICO CHIRURGICI - SOLETTE PER PIEDI CON PROPRIETÀ BATTERICIDE E FUNGICIDE - SONO TALI - MESSA IN COMMERCIO SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO DI CUI ALL'ART. 189 T.U. - LEGGI SANITARIE.*

Le solette per piedi con proprietà battericide e fungicide (nella specie era indicato in etichetta che le solette contenevano "speciali sostanze attive antibatteriche con componente antimicosi") devono considerarsi ricomprese tra i materiali espressamente qualificati come "presidi medici chirurgici", di cui all'art. 4 R.d. 6 dicembre 1928, n. 3212 da sottoporre a registrazione (medesimo art. 4, n. 3, disinfettanti e sostanze poste in commercio come "battericide e germicide"). L'eventuale messa in commercio di tali prodotti non sottoposti alla prevista autorizzazione integra il reato di cui all'art. 189 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) indipendentemente dalla qualifica di farmacista, mero erborista, ecc. Del soggetto che li pone in vendita. (V mass n 159576; (V mass n 153218).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/12/1928 num. 3112 art. 4, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)