Sez. 3, Sentenza n. 50753 del 25/10/2023 Ud. (dep. 20/12/2023) Rv. 285592 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Commercializzazione come olio "extra-vergine" di oliva di una miscela contenente anche olio "lampante" - Configurabilità del reato - Ragioni
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
Integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio la commercializzazione come olio "extra-vergine" di oliva di una miscela contenente anche olio "lampante", non potendo essere qualificato come "extra-vergine" un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.
Cod. Pen. art. 515, Regolam. Comunitario del 1991 num. 2568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)