Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7877 del 17/04/2015 (Rv. 635160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Dichiarazione di fallimento - Diritto del lavoratore al t.f.r. nei confronti del Fondo di garanzia - Mancato esame della domanda di insinuazione tardiva per chiusura del fallimento - Azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro "in bonis" - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini della tutela prevista dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, ove l'insolvenza del datore di lavoro sia stata accertata con sentenza dichiarativa di fallimento, il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS se dimostra di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)