Sez. L, Sentenza n. 12679 del 29/08/2003 (Rv. 566391 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Atto negoziale - Interpretazione - Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione di atti di natura negoziale, di spettanza del giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - dando rilievo alla precisazione anche letterale della delibera con la quale un istituto musicale aveva stabilito che l'incarico di direttore, conferito al ricorrente già da diversi anni, doveva intendersi attribuito fino al termine dell'anno scolastico in corso - aveva qualificato tale delibera come atto di licenziamento con preavviso, rigettando la tesi del ricorrente secondo la quale la delibera in questione avrebbe operato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in rapporto di lavoro a termine.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)