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Sez. 3, Sentenza n. 3295 del 29/11/1973 (Rv. 367173 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367173-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, a norma dell'art 213 cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non e, pertanto, sindacabile in Cassazione. (Conf 2330/72, mass n 359701).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)