Sez. 3, Sentenza n. 3295 del 29/11/1973 (Rv. 367173 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, a norma dell'art 213 cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non e, pertanto, sindacabile in Cassazione. (Conf 2330/72, mass n 359701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)