Sez. 3, Ordinanza n. 24670 del 06/09/2025 (Rv. 676583-02)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento.
Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)