Sez. 1 - , Ordinanza n. 275 del 09/01/2020 (Rv. 656519 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Azione di riconoscimento del figlio minore – Nomina del curatore speciale – Obbligatorietà – Esclusione – Condizioni.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della l. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)