Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 179-ter Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto
1. Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.
Art. 179-quater Distribuzione degli incarichi
1. Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
3. Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.
Capo IV. Disposizioni comuni.
Art. 180 Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato
1. L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso e' sottoscritto dal creditore pignorante.
2. Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.
Art. 181 Disposizioni sulla divisione
1. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene e' competente per la divisione.
2. Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione e' competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte piu' diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.
Art. 182 Intimazione al detentore del pegno
1. Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno e' detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno e' detenuto da altri.
Art. 183 Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio
1. I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.1819
Art. 184 Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione
1. I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 163 del codice.
Art. 185 Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione
1. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma degli articoli 615, 618 e 619 del codice si applica la disposizione dell'articolo 183 del codice.
Art. 186 Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione
1. Se per la causa di opposizione all'esecuzione e' competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa e' riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615, 618 e 619 del codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.
Art. 187 Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva
1. Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.
Titolo V. Dei procedimenti speciali
Art. 188 Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione
1. La parte alla quale non e' stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice puo' chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.
2. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a se' e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione e' fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se e' fatta posteriormente.
3. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
4. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.
Art. 189 Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi
1. L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da' i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.
Art. 190 Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta
1. Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
Art. 191 Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori
1. Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 192 Modalita' di chiusura dell'inventario
1. L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.
Art. 193 Giuramento del curatore dell'eredita' giacente
1. Il curatore dell'eredita' giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredita'.
Art. 194 Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione
1. Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote e' necessaria l'opera di un esperto, questi e' nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.
Art. 195 Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione
1. Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione e' approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.
2. Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
Art. 196
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 2515
Titolo VI. Disposizioni transitorie
Capo I. Del processo di cognizione.
Art. 197 Processi di primo grado nei quali non e' avvenuta la comparizione delle parti
1. Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice e inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38. Se la scadenza del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del codice o non restano alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice. Se nessuna delle parti si costituisce in termine il processo si estingue.
2. Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli articoli 163 e 167 del codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all'articolo 172 del codice.
3. Se il termine fissato nell'atto di citazione e' scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice.
Art. 198 Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse
1. Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, e' avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall'articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.