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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Capo IV. Disposizioni comuni.

Art. 180 Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato

1. L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso e' sottoscritto dal creditore pignorante.

2. Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.

Art. 181 Disposizioni sulla divisione

1. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

2. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice.2559

Art. 182 Intimazione al detentore del pegno

1. Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno e' detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno e' detenuto da altri.

Art. 183 Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio

1. I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.1819

Art. 185 Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione

1. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

Art. 186 Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione

1. Se per la causa di opposizione all'esecuzione e' competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa e' riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615, 618 e 619 del codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.

Art. 186-bis Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva

1. I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e' proposta opposizione.

Art. 187 Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva

1. Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.

Art. 187-bis Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti

1. In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile.

Titolo V. Dei procedimenti speciali

Art. 188 Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione

1. La parte alla quale non e' stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice puo' chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia.

2. Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a se' e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione e' fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se e' fatta posteriormente.

3. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

4. Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari.

Art. 189 Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi

1. L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da' i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

Art. 190 Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta

1. Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

Art. 191 Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori

1. Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 192 Modalita' di chiusura dell'inventario

1. L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.

Art. 193 Giuramento del curatore dell'eredita' giacente

1. Il curatore dell'eredita' giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredita'.

Art. 194 Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione

1. Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote e' necessaria l'opera di un esperto, questi e' nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.

Art. 195 Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione

1. Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione e' approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.

2. Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.

Art. 196

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 2515

Titolo v-bis. Dei prodedimenti collettivi

Art. 196-bis Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe

1. Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalita' telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

2. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta puo' essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione.44455049

Art. 196-ter Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma e' fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalita' programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonche' la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di aggiornamento dell'elenco.44455049