Sez. 6, Sentenza n. 45127 del 22/10/2014 Cc. (dep. 31/10/2014) Rv. 260720 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Sentenza della Corte d'appello - Procedura in camera di consiglio - Irrituale riserva di motivazione dilazionata - Ricorso per cassazione - Termine di impugnazione e decorrenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni; ne consegue che, in base all'art. 585 commi 1 lett. a) e 2 lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (nella specie, fissando per il deposito il termine di novanta giorni), e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)