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Sez. 1, Sentenza n. 7532 del 12/10/1987 (Rv. 455475 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICABILE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - CONSEGUENZA - APPLICAZIONE DELL'ART. 39 LEGGE 25 GIUGNO 1865 N. 2359.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455475-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICABILE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - CONSEGUENZA - APPLICAZIONE DELL'ART. 39 LEGGE 25 GIUGNO 1865 N. 2359.*

Con riguardo ad espropriazione di terreno edificabile, disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, le pronunce della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l'illegittimità dei criteri indennitari posti dall'art. 16 di detta legge (sent. N. 5 del 1980), e poi anche di quelli analoghi reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e successive proroghe (sent. N. 223 del 1983), comportano che l'indennità deve essere liquidata sulla base del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, considerato che tale disposizione generale, non abrogata dalla legge n. 865 del 1971, torna ad essere applicabile, per effetto della caducazione della deroga introdotta dal menzionato art. 16, anche alle ipotesi cui la deroga stessa si riferiva. (Conf 6427/84, mass n 438012).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)