Sez. T, Sentenza n. 30715 del 21/11/2025 (Rv. 677067-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) (PRESUPPOSTO D'IMPOSTA) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE | Fallimento del contribuente - Dichiarazione dei redditi relativa allo stato finale della procedura - Termine ex art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322 del 1998 (ratione temporis vigente) - Presentazione prima della chiusura formale della procedura - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) (PRESUPPOSTO D'IMPOSTA) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE
In caso di fallimento, la dichiarazione dei redditi relativa allo stato finale della procedura, riguardante il periodo d'imposta compreso tra l'inizio e la chiusura della medesima, deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998 (nel testo vigente ratione temporis), il quale, limitandosi a prevedere solo il termine ultimo ma non anche quello iniziale per ottemperare, consente di provvedere all'incombente, in relazione al c.d. maxi-periodo fallimentare, anche prima della chiusura della procedura, purché siano stati definiti tutti i rapporti pendenti e siano noti al curatore tutti gli elementi che compongono il reddito da dichiarare.
Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)