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Sez. 3, Sentenza n. 940 del 25/03/1972 (Rv. 357207 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - REATO DI CALUNNIA - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DECORRENZA DEL TERMINE DECENNALE - DALLA NOTIZIA DELLA FALSA DENUNCIA.*
Stato
decisa il 1972-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357207-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - REATO DI CALUNNIA - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DECORRENZA DEL TERMINE DECENNALE - DALLA NOTIZIA DELLA FALSA DENUNCIA.*

Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia (art 368 cod pen, in relazione all'art 157 n 3 dello stesso codice), che a norma dell'art 2947, terzo comma, cod civ e applicabile anche all'Azione civile di risarcimento del danno, decorre, sia per il reato sia per l'Azione civile, dalla stessa data, e cioe dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non gia dalla data di inizio dell'Azione penale, perche il reato di calunnia si consuma appena l'autorita giudiziaria, oppure altra autorita obbligata a riferire ad essa, venga presentata o, comunque, giunga la falsa denuncia ed e da quello stesso momento che la persona denunciata puo far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)