Sez. 3, Sentenza n. 1155 del 22/02/1979 (Rv. 397366 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PROPRIETA DI ANIMALI - IN GENERE - PROPRIETARIO O POSSESSORE DI ANIMALI - CUSTODIA E UTILIZZAZIONI DI QUESTI ULTIMI PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA PERICOLOSA - RESPONSABILITA EX ART 2050 COD CIV - CONFIGURABILITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - PROPRIETA DI ANIMALI - IN GENERE - PROPRIETARIO O POSSESSORE DI ANIMALI - CUSTODIA E UTILIZZAZIONI DI QUESTI ULTIMI PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA PERICOLOSA - RESPONSABILITA EX ART 2050 COD CIV - CONFIGURABILITA.*
Il proprietario od il possessore di animali, il quale, oltre ad averne la custodia, li utilizzi per l'Esercizio di un'attivita pericolosa (nella specie, scuola di equitazione), e soggetto, in relazione ai danni derivanti da tale attivita, alla presunzione di responsabilita fissata dall'art 2050 cod civ, e non a quella di cui all'art 2052 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)