Sez. 3, Sentenza n. 534 del 12/01/2011 (Rv. 616135 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno patrimoniale - Legittimazione a domandare il risarcimento - Legittimazione esclusiva del proprietario o titolare di altro diritto reale - Esclusione - Legittimazione del detentore o possessore - Sussistenza - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in "leasing", la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, gli siano stati trasferiti tutti i rischi di questa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)