Sez. 6, Sentenza n. 34327 del 24/06/2005 Ud. (dep. 23/09/2005) Rv. 232044 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Presidente del Consiglio di un Ordine forense - Qualità di pubblico ufficiale relativamente ad attività non istituzionale - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Avuto riguardo alla nozione oggettivistica della qualità di pubblico ufficiale, quale risultante dall'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen., introdotta dall'art. 17, legge 26 aprile 1990 n. 86, è da escludere che possa ritenersi investito di detta qualità il presidente del Consiglio di un Ordine forense con riguardo ad attività non istituzionale, quale deve ritenersi quella costituita, nella specie, dalla organizzazione, senza previa deliberazione dei competenti organi dell'ordine forense, di convegni di studio finanziati con accrediti degli interessati su conti correnti non iscritti in bilancio, pur se intestati al consiglio dell'ordine e gestiti, per la carica, dal solo presidente, nulla rilevando in contrario che detta attività apparisse svolta sotto l'egida del summenzionato Consiglio e con il consenso, di fatto, dei componenti del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha quindi escluso che, nel caso in esame, potesse costituire il reato di peculato la condotta consistita nell'essersi il presidente del Consiglio dell'Ordine appropriato della somme versate sui suddetti conti correnti, ravvisandosi invece il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dello stesso consiglio dell'ordine, cui le somme dovevano comunque ritenersi appartenenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)