Sez. 1, Sentenza n. 140 del 14/01/1967 (Rv. 325838 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - SANZIONE - APPLICABILITA ALLE CONDIZIONI POTESTATIVE MISTE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - SANZIONE - APPLICABILITA ALLE CONDIZIONI POTESTATIVE MISTE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*
Se un contratto, preliminare o definitivo, di vendita sia sottoposto alla condizione potestativa mista della conclusione di un contratto di acquisto della cosa tra il venditore (o promittente venditore) ed un terzo e risulti che il primo abbia impedito il verificarsi del fatto che, unitamente alla sua libera Determinazione, era previsto nella clausola, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. Detta sanzione, invero, mentre non e applicabile alle condizioni potestative pure, trova applicazione alle condizioni potestative miste.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)