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Sez. L, Sentenza n. 317 del 16/01/1996 (Rv. 495443 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda amministrativa non corredata dalla documentazione concernente i requisiti richiesti per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495443-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

La domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale deve considerarsi incompleta, non idonea, quindi, salvo che non si provveda alla sua regolarizzazione nell'ambito del procedimento amministrativo dalla stessa introdotto, a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione stessa ed a far decorrere il termine assegnato all'ente previdenziale per provvedere; essa non realizza, pertanto, la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)