Sez. 3, Sentenza n. 3012 del 11/02/2026 (Rv. 677705-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da talidomide - Art. 2, comma 363, l. n. 24 del 2007 - Interpretazione - Risarcimento ex art. 2043 c.c. - Riconoscimento solo in misura residuale rispetto ai danni non coperti dall'indennizzo - Fondamento - Compensatio lucri cum damno. RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" - In genere.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di danni da somministrazione di talidomide, l'art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere riconosciuto solo in misura residuale rispetto ai pregiudizi non ristorati dall'importo dovuto (percepito o
percipiendo) a titolo di indennizzo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Legge 24/12/2007 num. 24 art. 2 com. 363, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)