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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24091 del 03/10/2018 (Rv. 651363 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651363-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'opposizione cd. "recuperatoria" avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; sicché, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)