Sez. U, Ordinanza n. 3694 del 09/03/2012 (Rv. 621897 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Decisione sulla questione di giurisdizione - "Translatio iudicii" dal giudice amministrativo al giudice penale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di decisione sulla questione di giurisdizione, non può disporsi la "translatio iudicii" dal giudice amministrativo, riconosciuto privo di giurisdizione, al giudice penale, riconosciutone titolare, poichè le caratteristiche e le finalità proprie del rito penale impongono di adire il giudice nelle forme relative. (In applicazione del principio, la S.C., negata la giurisdizione del giudice amministrativo e dichiarata la giurisdizione del giudice penale sulle contestazioni dell'ordine di regolarizzazione emesso dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ha escluso la "translatio iudicii" e ha statuito che dette contestazioni vanno sollevate nel procedimento penale conseguente all'eventuale inottemperanza dell'ordine).
Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)