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Sez. 2, Sentenza n. 443 del 25/02/1970 Ud. (dep. 23/06/1970) Rv. 114628 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - MOVENTE E FINI DELL'AZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114628-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - MOVENTE E FINI DELL'AZIONE - IRRILEVANZA.*

L'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si concreta nella coscienza e volonta da parte dell'agente di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibile, in tutto o in parte, la cosa altrui, irrilevanti essendo sia il movente che le finalita per cui il danneggiamento viene commesso. Pertanto il delitto puo configurarsi anche quando l'Azione sia posta in essere non per recare nocumento, ma quale mezzo per conseguire uno scopo diverso. (Conf 109799, anno 1968 105897, anno 1967, 102419, 100329, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)