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Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012 (Rv. 623906 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Decadenza per tardività della denunzia - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623906-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)