Sez. 5, Sentenza n. 2572 del 09/11/1995 Cc. (dep. 02/01/1996) Rv. 203578 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Impugnazioni | Art. 4, undicesimo comma legge 15 dicembre 1956, n. 1423 - Richiamo alle norme del codice di procedura penale in materia di misure di sicurezza - Operatività dell'art. 680 cod. proc. pen. - Applicabilità delle disposizioni generali sulle impugnazioni - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 585 cod. proc. pen. sui motivi nuovi - Sussistenza.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Impugnazioni
Per effetto del dettato dell'art. 4, undicesimo comma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 per la proposizione e decisione dei ricorsi riguardanti le misure di prevenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale relative ai ricorsi in materia di misure di sicurezza. Siffatto richiamo, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, opera nei confronti dell'art. 680 di detto codice. Conseguentemente, poiché l'art. 680 richiama a sua volta le disposizioni generali sulle impugnazioni, ai ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione si applica l'art. 585, quarto comma cod. proc. pen., riguardante la proposizione dei motivi nuovi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 680 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)