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Sez. 6, Sentenza n. 7776 del 12/02/2016 Cc. (dep. 25/02/2016) Rv. 266115 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Retrodatazione dei termini di custodia cautelare - Nozione di "desumibilità". - Rilvenza della effettiva conoscenza degli atti acquisiti da parte del P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266115-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'accertamento del presupposto della "desumibilità" dagli atti, previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve farsi riferimento solo agli atti già formalmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, essendo, tuttavia, irrilevante che questi, dopo l'acquisizione, prenda o meno conoscenza effettiva del loro contenuto (In motivazione, la Corte ha affermato che sono inidonei a differire il momento della "desumibilità", gli atti della polizia giudiziaria meramente riepilogativi o elaborativi di altri atti già acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, salvo che il contenuto probatorio di questi ultimi assuma rilievo specifico solo a seguito dell'inoltro, con la nota riepilogativa, di altro materiale probatorio, in precedenza non inserito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)