Sez. 1, Sentenza n. 1220 del 20/01/2005 (Rv. 578968 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Condotta dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni che attraversano la carreggiata - Strisce pedonali - Obbligo di precedenza - Portata.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di circolazione stradale e di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, integra violazione dell'art. 191, primo comma, del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285) , ed è sanzionabile, anche la condotta del conducente del veicolo che, approssimandosi la zona pedonale, non sia attenta e particolarmente prudente, con adeguata limitazione della velocità del mezzo, e non consenta di cedere la precedenza al pedone che attraversi la carreggiata negli immediati pressi delle strisce pedonali, piuttosto che su queste.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 191 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)