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Sez. 2 - , Ordinanza n. 14011 del 06/06/2017 (Rv. 644475 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Adempimento successivo alla domanda di risoluzione del contratto - Rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644475-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

L'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)