Sez. 4, Sentenza n. 2748 del 04/05/2000 Cc. (dep. 04/08/2000) Rv. 217259 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Notifica allo straniero dell'ordinanza impositiva della custodia in carcere - Allegazione della traduzione - Necessità - Esclusione - Violazione della Convenzione europea per i diritti dell'uomo - Configurabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata insieme alla sua traduzione; in tal caso, infatti, la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti. Tale sistema è idoneo a soddisfare sia l'esigenza prevista dall'art. 143, comma 1, cod. proc. pen., sia la regola enunciata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n.848, il cui art. 5 par. 2 riconosce il diritto della persona arrestata di essere informata, nel più breve tempo ed in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e degli addebiti contestati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)