Sez. L - , Sentenza n. 27747 del 03/12/2020 (Rv. 659799 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Obbligo contrattuale di sostituzione di un collega assente - Astensione collettiva da tale prestazione - Sciopero - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni disciplinari - Legittimità - Qualificazione della condotta datoriale come antisindacale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE
Il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo previsto dall'accordo sindacale del 27 luglio 2010, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale di irrogazione delle sanzioni sia qualificabile come antisindacale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/2004
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)