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Sez. 1, Sentenza n. 8428 del 25/08/1998 (Rv. 518350 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA | Dei crediti condizionali - Credito condizionale - Nozione - Fattispecie in tema di versamenti anticipati del canone di locazione e di successivo diritto del conduttore alla restituzione di quanto versato, in dipendenza dell'esercizio del convenuto diritto di recesso dal contratto - Assumibilità di un tal diritto fra quelli "risolutivamente condizionati " - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518350-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA

Premesso il profilo per cui il tenore della disposizione di cui all'art. 55 della legge fallimentare (la quale prevede la partecipazione, al concorso, dei " crediti condizionali, con il rispetto delle particolari norme di cautela di cui all' art. 95 contemplante l' ammissione con riserva, e dell'art. 113, contemplante accantonamenti in sede di ripartizioni parziali dell'attivo) non lascia spazio a discriminazione tra l'ipotesi di condizione sospensiva e quella di condizione risolutiva, non può riconoscersi natura di credito neppure risolutivamente condizionale al credito alla restituzione degli anticipi di canone di locazione già versati, che nasce, per un conduttore, dall'avvenuto esercizio - giusta espressa pattuizione contrattuale - del potere di recesso dal contratto medesimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)