Sez. 3, Sentenza n. 2721 del 14/07/1976 (Rv. 381513 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONE DELLA RITUALITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANDATO ALLE LITI).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONE DELLA RITUALITA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANDATO ALLE LITI).*
Qualora la suprema Corte abbia cassato con rinvio, per nuovo esame del merito di una domanda (nella specie, di garanzia impropria), e, quindi, implicitamente ritenuto come rituale l'instaurazione del relativo rapporto processuale, nel giudizio di rinvio non possono essere sollevate questioni sulla predetta ritualita (nella specie, con riguardo all'esistenza di valida procura al difensore che aveva chiamato il terzo in garanzia), essendosi sul punto formato il giudicato. (V 704/73, mass n 362881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)