Sez. L, Sentenza n. 3308 del 03/07/1978 (Rv. 392736 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - APPELLO ANTICIPATO CON RISERVA DEI MOTIVI PROPOSTO ALL'INFUORI DEI CASI EX ART 433 SECONDO COMMA COD PROC CIV - IRRITUALITA - SUCCESSIVO RICORSO IN APPELLO NEL TERMINE EX ART 434 COD PROC CIV - VALIDITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - APPELLO ANTICIPATO CON RISERVA DEI MOTIVI PROPOSTO ALL'INFUORI DEI CASI EX ART 433 SECONDO COMMA COD PROC CIV - IRRITUALITA - SUCCESSIVO RICORSO IN APPELLO NEL TERMINE EX ART 434 COD PROC CIV - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito delle cause di lavoro, l'eventuale irritualita dell'appello anticipato con riserva dei motivi, in quanto proposto all'infuori dei casi previsti dall'art 433 secondo comma cod proc civ, non e idonea ad incidere sulla validita dell'instaurazione del giudizio di gravame, ove quell'atto sia stato seguito, nel termine di cui all'art 434 cod proc civ, da un ricorso in appello che contenga non solo l'enunciazione dei motivi, ma anche una reiterata e completa manifestazione della volonta di proporre impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)