Sez. L, Sentenza n. 7041 del 28/11/1986 (Rv. 449116 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CASSAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DELL'APPLICABILITÀ DI UN CONTRATTO COLLETTIVO IN MANCANZA DELLA PROVA DELL'ISCRIZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE STIPULANTE - PROSPETTAZIONE IN SEDE DI RINVIO DELL'APPLICABILITÀ DEL MEDESIMO CONTRATTO SUL DIVERSO PRESUPPOSTO DELL'OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 717 DEL 1965 - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CASSAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DELL'APPLICABILITÀ DI UN CONTRATTO COLLETTIVO IN MANCANZA DELLA PROVA DELL'ISCRIZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE STIPULANTE - PROSPETTAZIONE IN SEDE DI RINVIO DELL'APPLICABILITÀ DEL MEDESIMO CONTRATTO SUL DIVERSO PRESUPPOSTO DELL'OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 717 DEL 1965 - AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e 393 cod. proc. civ. - pur conservando le parti la stessa posizione processuale che avevano nel pregresso grado del procedimento definito con sentenza cassata con rinvio - il giudice può prendere in considerazione non soltanto i fatti oggetto di discussione nei precedenti gradi del giudizio, ma anche altri fatti che non involgano questioni definitivamente decise, né preclusioni o decadenze già verificatesi. Pertanto con riguardo al giudizio instaurato dal lavoratore per il trattamento retributivo previsto da un determinato contratto collettivo post-corporativo - cassata la sentenza che aveva ritenuto applicabile al datore di lavoro quel contratto collettivo in Mancanza della prova dell'iscrizione dello stesso all'associazione sindacale stipulante - il lavoratore può, nel giudizio di rinvio, prospettare l'applicabilità del contratto suddetto ancorché sulla base del diverso presupposto dell'operatività della legge 26 giugno 1965 n. 717 (in ordine ai finanziamenti pubblici condizionati alla applicazione della contrattazione collettiva di categoria in favore dei dipendenti del datore di lavoro destinatario del beneficio), non introducendosi un nuovo thema decidendi bensì derivandone soltanto la deduzione di un precetto giuridico incidente sulla decisione nei limiti dell'Azione esercitata. (V 2408/84, mass n 434438; (V 4033/83, mass n 428982).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)