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Sez. 1, Sentenza n. 4429 del 16/06/2000 Cc. (dep. 16/10/2000) Rv. 217240 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Condizioni - Adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - Impossibilità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217240-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione, l'impossibilità, per il condannato, di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ricorre non solo nell'ipotesi di insolvibilità, ma anche in tutte le situazioni, a lui non addebitabili, che comunque gli impediscano l'adempimento. (Nella specie la riabilitazione era stata chiesta in relazione a condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti e la S.C. ha ritenuto non ostativa all'accoglimento dell'istanza la circostanza che il riabilitando non si fosse attivato per ristorare il Comune delle spese sostenute per gli interventi di recupero dei tossicodipendenti, anche in considerazione dell'assenza di richieste da parte dell'ente locale, del silenzio serbato dalla sentenza in proposito, e della difficoltà di quantificazione del pregiudizio (patrimoniale o non) subito dalla collettività, difficoltà derivante dalla non identificabilità di tale pregiudizio col danno cagionato direttamente dalla condotta criminosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)