Sez. 3 - , Sentenza n. 19647 del 20/02/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 275747 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omessa presentazione della dichiarazione - Individuazione della soglia di punibilità del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 vigente "ratione temporis" - Momento della consumazione del reato - Riferibilità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati tributari, ai fini dell'individuazione della soglia di punibilità del delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 vigente "ratione temporis", deve farsi riferimento al momento della consumazione del reato, che va fissato nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.v.a. (In motivazione, la Corte ha precisato che la soglia di punibilità era originariamente fissata in una evasione di euro 77.000 con riferimento a taluna delle singole imposte; poi, è stata rideterminata in euro 30.000 dall'art. 2, comma vicies semel, lett. f), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011 e, da ultimo, è stata stabilita in euro 50.000 dall'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)