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Sez. 6, Sentenza n. 1266 del 12/10/1968 Ud. (dep. 30/12/1968) Rv. 109765 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ELEMENTI DEL REATO - SEMPLICE INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'ASSEGNO ALIMENTARE STABILITO DAL GIUDICE CIVILE - NON E SUFFICIENTE AD INTEGRARE IL REATO.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109765-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ELEMENTI DEL REATO - SEMPLICE INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'ASSEGNO ALIMENTARE STABILITO DAL GIUDICE CIVILE - NON E SUFFICIENTE AD INTEGRARE IL REATO.*

Il reato previsto dall'art. 570 cpv. N. 2 cod.pen. ha come presupposto necessario l'esistenza di un'obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile nel senso che l'inosservanza anche parziale di questo importi automaticamente l'insorgere del reato. Per configurare l'ipotesi delittuosa in esame occorre che gli aventi diritto all'assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l'obbligato ne sia a conoscenza e che l'obbligato stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza, che non si identificano con gli assegni non si identificano con gli assegni alimentari rispetto ai quali rappresentano un minus. (V. 109377, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)