Sez. 2, Ordinanza n. 14273 del 28/05/2025 (Rv. 674585-02)
BORSA - IN GENERE | Sanzioni Consob - Insider trading secondario - Prova indiziaria - Fase analitica e fase sintetica - Diacronicità o sincronicità degli indizi - Irrilevanza. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
BORSA - IN GENERE
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)