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Sez. L, Ordinanza n. 10316 del 18/04/2025 (Rv. 674784-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Personale sanitario - Rapporti di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria instaurati ai sensi della l. n. 740 del 1970 - Trasferimento al S.S.N. ex d.p.c.m. del 1° aprile 2008 - Rideterminazione del compenso orario - Atto unilaterale delle A.S.L. - Esclusione - Necessità di una negoziazione collettiva - Sussistenza - Blocco delle procedure negoziali - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674784-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di rapporti di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria instaurati ai sensi della l. n. 740 del 1970, la rideterminazione del compenso orario del personale sanitario trasferito ex lege al Servizio Sanitario Nazionale ex art. 3, comma 4, del d.p.c.m. del 1° aprile 2008, non può essere operata con atto unilaterale delle A.S.L. ma deve essere oggetto di contrattazione, con la conseguenza che è assoggettata al blocco delle procedure negoziali previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, e successivi provvedimenti di proroga.

Legge 09/10/1970 num. 740 CORTE COST., DPCM 01/04/2008 art. 3 com. 4, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)