diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 28734 del 04/10/2022 (Rv. 666092 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione per violazione di norme di diritto - Violazione dell'art. 384 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666092-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell'art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione della CTR, davanti alla quale, affermato l'obbligo di "ribaltare" sui consorziati i costi e i ricavi delle operazioni compiute dalla società consortile, aveva rinviato la causa per verificare l'elusività delle compensazioni tra costi e ricavi e la conseguente violazione dell'obbligo di fatturazione nei rapporti tra consorzio e consorziati, e che, invece, aveva giudicato i rapporti sulla base del diverso criterio dell'assenza di danno erariale).

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)