Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4584 del 21/02/2020 (Rv. 657316 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di cassazione - Errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'insussistenza del vizio revocatorio in quanto basato non sull'errata valutazione della data di avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata delle controversie, bensì sull'interpretazione della norma alla cui stregua il contribuente pretendeva di fondare l'avvenuta proroga del termine per adempiervi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)