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Sez. 1, Sentenza n. 1251 del 01/12/1970 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117784 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RICHIESTA DEL LADRO AL DERUBATO DI SBORSARE UNA SOMMA PER LA RESTITUZIONE DELLA COSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1970-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117784-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RICHIESTA DEL LADRO AL DERUBATO DI SBORSARE UNA SOMMA PER LA RESTITUZIONE DELLA COSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

La richiesta del ladro al soggetto passivo del furto di sborsare una determinata somma costituisce l'annuncio di un male futuro ed ingiusto, il pericolo per la vittima di non potere piu recuperare la cosa asportatagli. Da tale minaccia scaturisce una coazione psichica a fare cio che viene preteso sicche con l'Azione coercitiva si realizzano gli estremi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno richiesti dall'articolo 629 cod pen. (V 116069, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)