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Sez. 5 - , Sentenza n. 4411 del 20/02/2020 (Rv. 657333 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Principio del legittimo affidamento - Portata - Giurisprudenza della Corte di giustizia - Aspettativa di intangibilità della normativa - Insussistenza - Settori di possibile modifica della normativa - Superiore interesse dello Stato.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657333-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Il legittimo affidamento, pur costituendo principio fondamentale dell'ordinamento dell'Unione europea, non si traduce, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'aspettativa di intangibilità di una normativa, in particolare in settori in cui è necessario - e di conseguenza ragionevolmente prevedibile - che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica, in ossequio al superiore interesse dello Stato a fare fronte a situazioni di crisi economica e a rispettare i parametri imposti dalla stessa Unione europea.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)