Sez. 1, Sentenza n. 12466 del 28/05/2007 (Rv. 602578 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Giudizio di interdizione o inabilitazione - Trasmissione degli atti al giudice tutelare ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno - Apprezzamento del giudice di merito - Discrezionalità - Obbligo di motivazione - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione, spetta al giudice di merito di valutare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 6 del 2004, se trasmettere gli atti al giudice tutelare perché valuti l'opportunità di nominare l'amministratore di sostegno; di tale scelta, tuttavia, egli deve dare conto in motivazione, stante la finalità della nuova normativa di sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire delle persone.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415, Cod. Civ. art. 427, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)