Sez. L, Sentenza n. 3994 del 05/04/1995 (Rv. 491641 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione dell'ente previdenziale per il pagamento di sanzioni amministrative e di contributi e somme aggiuntive - Nullità per vizi del procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa - Estinzione alla parte relativa ai contributi e somme aggiuntive - Esclusione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel caso di emissione, da parte dell'ente previdenziale, di un'ordinanza-ingiunzione (a norma dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689) per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi e relative somme aggiuntive, la nullità di detta ordinanza per vizi del procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa (nella specie, mancanza di preventiva contestazione) non si estende alla parte relativa all'ingiunzione di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive; sicché il giudice dell'opposizione, annullando l'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa, è tenuto a esaminare nel merito le altre pretese creditorie, senza bisogno di domanda riconvenzionale dell'ente, il quale ha, al riguardo, la veste sostanziale di attore e quella processuale di convenuto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1985 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1985 num. 689 art. 18, Legge 24/11/1985 num. 689 art. 23, Legge 24/11/1985 num. 689 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)