Sez. L, Sentenza n. 4454 del 19/05/1997 (Rv. 504508 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione della sentenza in copia non autentica - Inesistenza della notificazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformità all'originale dell'atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)