Sez. U - , Ordinanza n. 3886 del 08/02/2019 (Rv. 652850 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Art. 360-bis c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
L'art. 360-bis c.p.c. è inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, la cui funzione è quella di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adito abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga, giacché, da un lato, ove la soluzione della questione di giurisdizione fosse riconducibile all'ambito dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall'altro, l'art. 360-bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l'individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. art. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)