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Sez. 2, Sentenza n. 24141 del 20/11/2007 (Rv. 600699 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Azione a difesa della proprietà - Mutamento del titolo in corso di causa - Ammissibilità - Qualificazione giuridica - Mera difesa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600699-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Nel giudizio promosso da un condomino volto all'eliminazione di opere, realizzate da altro condomino, incidenti sulla stabilità della propria unità immobiliare (realizzazione di un soppalco) e sulle parti comuni dell'edificio (realizzazione di una sopraelevazione), non costituisce domanda nuova ma mera integrazione difensiva, l'allegazione di titoli emersi in corso di causa diversi da quelli originariamente introdotti nel primo grado del giudizio in quanto la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, e non dalla fonte, necessaria solo a fini di prova ma non di specificazione della domanda. Pertanto l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede tutela senza incorrere nel divieto di "mutatio libelli" ed il giudice può fondare la propria decisione su un titolo diverso da quello invocato senza che si violi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. (Nel caso di specie nel giudizio di primo grado è stata dedotta l'illegittimità del soppalco per il sovraccarico sui muri portanti e della sopraelevazione per le lesioni sui muri comuni mentre la pronuncia di secondo grado, confermata dalla Corte, si è fondata per l'accoglimento della domanda di demolizione di entrambe le costruzioni, sull'instabilità cagionata dal soppalco ai muri divisori della singola unità immobiliare e sulla violazione della normativa antisismica per la sopraelevazione). .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)